Extravergine: così ci salverà la legge antitruffe

6 Apr 2012, 13:10 | a cura di

“Le frodi possono essere perpetrate dalle diverse categorie di operatori della filiera olearia. Tuttavia, è logico ritenere che l’impatto negativo dell’illecito sul mercato e sui consumatori dipenda in maniera cruciale dai quantitativi di prodotto irregolare immesso in circolazione. E’ ovvio, pertanto, che l&rs

quo;operatore scorretto, se è in grado di movimentare grandi quantità di prodotto irregolare, può arrecare un danno più diffuso sul territorio a scapito di un maggior numero di consumatori rispetto ad un operatore di modeste dimensioni produttive”.
 
 
 

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A proposito del disegno di legge “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” promosso da Coldiretti, Unaprol e Symbola, e attualmente in discussione al Senato, abbiamo contattato Emilio Gatto (nella foto), direttore generale dell'ICQRF (ex Ufficio Repressione Frodi) per capire quali sono i punti di forza e quelli critici in questa legge, ma anche per fare il punto della situazione sulle frodi nella filiera olivicola italiana.
 
Se questa legge dovesse essere approvata, cosa cambierà nella repressione delle frodi?
In linea generale, tale norma non dovrebbe impattare in maniera sostanziale sull’attività di controllo di questo Ispettorato anche se dovrà essere valutata la reale portata delle disposizioni previste all’art. 3, comma 2, della proposta di legge nel quale viene previsto un “piano straordinario di sorveglianza” nei confronti delle imprese i cui oli dichiarati “made in Italy” abbiano superato il limite dei 30mg/Kg del contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etil esteri degli acidi grassi. L’attività di verifica prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati alla produzione, al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati dall’Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio (panel) che, nel caso degli oli d’oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità ed alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria. Le prove di laboratorio rappresentano infatti  uno strumento essenziale per valutare in modo oggettivo le caratteristiche dei prodotti, per verificarne ed attestarne la rispondenza a norme e specifiche tecniche al fine di renderne possibile la commercializzazione e difendere l’immagine dei prodotti di qualità.
 
Ritiene che questa legge potrà essere uno strumento migliore o indispensabile per migliorare il vostro lavoro?
Questa proposta di legge per certi aspetti potrebbe avere riflessi positivi sulla nostra attività in quanto affronta particolari questioni in maniera più puntuale ed organica rispetto alla vigente normativa, mi riferisco, in particolare, alle disposizioni che tendono a fornire etichette più leggibili e consentono al consumatore di poter fare scelte consapevoli.
 
Quali sono gli ultimi dati relativi alle frodi nel settore olivicolo? Riscontrate un aumento o una contrazione rispetto agli anni passati?
Innanzitutto vorrei evidenziare come l’Ispettorato dedichi al settore dell’olio di oliva una parte molto importante dei controlli effettuati (circa il 15% del totale). È responsabile, inoltre, dell’attuazione del Piano nazionale oleario condotto articolando le ispezioni in tutte le fasi della filiera: esercizi commerciali all’ingrosso e al dettaglio, imprese di condizionamento e frantoi. Nello specifico comparto degli oli di oliva, l’ICQRF, nell’ultimo triennio, ha effettuato in media circa 5.000 controlli ispettivi annui, con un trend in crescita: nel 2011, infatti, sono stati svolti più di 5.700 ispezioni. Sono state riscontrate irregolarità per circa il 12% degli operatori. I campioni prelevati e analizzati sono circa 1.000 con una percentuale di irregolarità pari a circa il 9%. A fronte dei controlli effettuati le contestazioni amministrative elevate sono passate da 395 nel 2009, a 362 nel 2010, a 584 nel 2011. 

Nella maggior parte dei casi le violazioni riscontrate sono riferibili ad irregolarità nel sistema di etichettatura, ma significative risultano essere anche le irregolarità imputabili ai risultati della valutazione organolettica sulla base dei quali l’olio non risulta essere rispondente alla categoria di extravergine dichiarata così come le irregolarità dovute all’assenza della prescritta tracciabilità per oli extravergini di oliva a DOP o a IGP.

Anche grazie alle verifiche di laboratorio, inoltre, sono stati rilevati diversi casi di olio dichiarato extravergine di oliva ma in realtà miscelato (o addirittura completamente sostituito) con olio di semi o di oliva di qualità inferiore. Questa tipologia di illecito costituisce, naturalmente, una vera e propria frode in commercio.
 
Nel caso venisse approvata, non pensa che questa legge possa entrare in conflitto con la normativa europea già esistente in materia?
Trattandosi di una norma tecnica che andrà notificata ai servizi della Commissione europea, saranno questi ultimi ad esprimersi su eventuali conflitti con la normativa europea in vigore. A mio avviso, individuo due punti critici. Il primo è di avere definito l’origine del prodotto italiano in base al contenuto  degli alchil esteri degli acidi grassi (oltre il limite dei 30 mg/Kg l’olio vergine non può definirsi italiano): la normativa comunitaria, segnatamente l’art. 4 del Reg. (UE) n. 29/2012 che disciplina l’origine, infatti, non prevede nessun parametro analitico per la determinazione dell’origine dell’«olio extra vergine di oliva» e «dell’olio di oliva vergine». Il secondo è obbligare l’uso del termine «miscela» per i blend di oli di diversa origine quando la Commissione europea ha già chiarito che tale termine può essere omesso o sostituito con un sinonimo, sempre nel rispetto dell’art. 4 richiamato al punto precedente.
 
 
Indra Galbo
06/04/2012

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