Il Ministero dello Sviluppo Economico sugli home restaurant. Ecco il responso

15 Mag 2015, 13:21 | a cura di
Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso sulla questione degli home restaurant. Ecco come.

Vi ricordate la querelle sugli home restaurant? Noi ne avevamo parlato ampiamente qui. Se pensavate che fosse solo un argomento di moda, di cui parlare, nel bene o nel male, sappiate che non è così. Al netto della voglia di protagonismo e del desiderio di esprimere la propria opinione, la discussione ha delle implicazioni molto più importanti, sulle quali è necessario arrivare a definire una posizione chiara. Tracciare i confini di quel che è legale e quel che, invece, non lo è. Non siamo sicuri che questo possa far tornare sui propri passi chi fa della ristorazione domestica la propria attività collaterale, relegandola nel curioso e improbabile recinto degli hobby remunerativi. Ma è importante essere arrivati a una tracciarne i confini e ripristinarele regole per una leale concorrenza, come dicono dalla Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara nella Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 che l'attività degli home restaurant “non può che essere classificata come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela”. Non è pertanto il numero ridotto degli ospiti (sarebbe più corretto chiamarli clienti o consumatori) né dei giorni di attività a fare di un'attività un passatempo.

Nel momento in cui esiste il pagamento di un corrispettivo per la fornitura di una prestazione, questa assume i caratteri di attività economica, dunque “non può considerarsi un’attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Cosa significa? Che ben vengano nuove formule e modalità innovative, ma devono comunque fare riferimento a una normativa che, nel caso degli home restaurant, è quella della somministrazione. Sono normative igienico sanitarie e di sicurezza, quindi a tutela dei cittadini, ma anche questioni amministrative e tributarie. Perché è a tutti gli effetti una attività imprenditoriale.

Il precedente

Del resto c'era già un precedente, quello definito la nota n. 98416 del 12-6-2013, con la quale la Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico ha preso in carico il caso del proprietario di una villa, che “intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati”. Anche quel caso fu classificato “come un’attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.

La conclusione

La Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero si è espressa su sollecitazione della Fipe e della Camera di Commercio che chiedeva di chiarire come configurare l’attività di cuoco a domicilio e “se tale attività possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale”.
La conclusione è che “considerata la modalità con la quale intendono esercitare, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.” per l'appunto la normativa relativa alla Somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò significa che, “previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.,(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)detti soggetti sono tenuti a presentare la SCIA o a richiedere l’autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate”. Quindi è indispensable avere detti requisiti.

Non finisce qui, la nota del Ministero o dello Sviluppo Economico è comunque inviata aiMinisteri dell’Interno e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché alla Regione (...), i quali sono pregati di far conoscere eventuali determinazioni al riguardo”.

a cura di Antonella De Santis

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