UE

Arrivano le "direttive colazione". L'Europa rivoluziona l'etichettatura, dal miele ai succhi di frutta

Si va dall'obbligo di indicazione della provenienza e delle percentuali nelle miscele di mieli alla presenza minima di frutta nelle confetture passando per la presenza di zuccheri nei succhi

  • 11 Aprile, 2024

Mercoledรฌ scorso il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l’accordo politico sulle norme aggiornate in materia di composizione, denominazione, etichettatura e presentazione di alcuni prodotti alimentari solitamente usati per la prima colazione, le cosiddette “direttive colazione”, con 603 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni. Una serie di provvedimenti che mirano ad aiutare i consumatori a prendere decisioni informate e piรน sane su prodotti come miele, succhi di frutta, marmellate e confetture.

A cosa servono le nuove direttive

Le nuove norme contrasteranno le importazioni di miele adulterato da paesi terzi attraverso l’etichettatura obbligatoria e chiaramente visibile del paese di origine e avvieranno un processo per creare un sistema di tracciabilitร  del miele. Vi sarร  inoltre un’etichettatura piรน chiara sul tenore di zucchero nei succhi di frutta e sulla quantitร  minima di frutta nelle confetture e nelle marmellate. Dopo l’accordo, il relatore Alexander Bernhuber (PPE, Austria) ha dichiarato: “Oggi abbiamo compiuto un passo importante nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari e abbiamo adottato misure rigorose per combattere la frode nel miele. Il paese di origine deve essere chiaramente indicato sull’etichettatura delle miscele di miele. Inoltre, sono stati fissati standard di qualitร  piรน elevati ed รจ stata individuata la necessitร  di un sistema di tracciabilitร  dell’Ue per il miele. Tali iniziative garantiranno che i consumatori siano meglio informati e che sia gli apicoltori che i consumatori siano meglio protetti contro il miele adulterato.”

EP Mini-Plenary Session – Voting Session

Come cambia l’etichettatura del miele

Gran parte del miele importato da Paesi terzi รจ sospettato di essere adulterato con zucchero. Per contrastare queste frodi e informare meglio i consumatori, รจ stato stabilito di rendere obbligatoria l’indicazione chiara, nello stesso campo visivo del nome del prodotto, dei Paesi di provenienza del miele, invece di indicare solo se proviene o meno dall’Ue, come avviene attualmente per le miscele di miele. Inoltre si dovranno indicare anche le percentuali di miele provenienti almeno dai primi quattro Paesi di origine. Se questo non rappresenta piรน della metร  del miele totale, le percentuali devono essere indicate per tutti i Paesi. รˆ stata inoltre concordata l’istituzione di una piattaforma di esperti dell’Ue che raccolga dati per migliorare i controlli, individuare le adulterazioni nel miele e fornire raccomandazioni per un sistema di tracciabilitร  dell’Ue che consenta di risalire al produttore o all’importatore del miele.

Cosa succederร  alla frutta trasformata

Per quanto riguarda le marmellate e le confetture, la regola generale sarร  che per produrre un chilo di marmellata e confettura dovranno essere utilizzati almeno 450 grammi di frutta o 500 grammi per le “confetture extra” di alta qualitร . Un altro aspetto concordato รจ che la dicitura “contiene solo zuccheri naturali” dovrebbe essere consentita per i succhi di frutta. Inoltre, per soddisfare la crescente domanda di prodotti a basso contenuto di zucchero, รจ stato deciso che i succhi di frutta riformulati possono essere etichettati come “succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero” se รจ stato eliminato almeno il 30% degli zuccheri presenti naturalmente.

Quando entrerร  in vigore la normativa

La legge deve ora essere adottata dal Consiglio, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue ed entrare in vigore 20 giorni dopo. I Paesi dell’UE applicheranno le nuove norme due anni dopo l’entrata in vigore. Per quanto riguarda i succhi di frutta, le marmellate e le confetture, la Commissione preparerร  una relazione per valutare l’opportunitร  di rendere obbligatoria l’etichettatura del Paese d’origine della frutta utilizzata entro 36 mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

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