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Imbottigliamento di vino per conto terzi. Ecco cosa deve essere indicato in etichetta

Obbligatorio inserire almeno uno dei due soggetti, tra colui che imbottiglia e colui che delega l'operazione. Con qualche eccezione nel caso degli spumanti

I vini fermi e i vini frizzanti devono riportare in etichetta, tra le indicazioni obbligatorie, il nome o la ragione sociale dellโ€™imbottigliatore e relativo indirizzo. L’articolo 46, punto 2, del Regolamento UE 2019/33 stabilisce che in caso di imbottigliamento per conto terzi la sola indicazione dellโ€™imbottigliatore giuridico (colui che delega a un terzo lโ€™operazione di imbottigliamento) debba essere completata con i termini ยซimbottigliato per conto di…ยป. Lo stesso articolo prevede che, nel caso di indicazione anche dellโ€™imbottigliatore fisico (cioรจ di colui che ha effettuato lโ€™imbottigliamento), la dicitura da usare sia: ยซimbottigliato daโ€ฆ per conto di…ยป (con indicazione prima dellโ€™imbottigliatore fisico e poi di quello giuridico). Uno dei due soggetti (di solito lโ€™imbottigliatore fisico) puรฒ essere anche oscurato, riportandolo mediante lโ€™utilizzo del Codice Icqrf. In tal caso, perรฒ, lโ€™altro soggetto (di solito colui che delega lโ€™operazione di imbottigliamento) deve essere indicato obbligatoriamente in chiaro. รˆ, infatti, importante per il consumatore avere i riferimenti almeno di uno dei due soggetti.

Cosa accade gli spumanti

Nel caso dei vini spumanti, รจ prevista come obbligatoria lโ€™indicazione del ยซproduttoreยป, cioรจ della persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare per proprio conto la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante. Per tale categoria di prodotti (e anche per il vino spumante gassificato, vino spumante di qualitร  o vino spumante di qualitร  del tipo aromatico), non รจ prevista l’indicazione in etichetta della lavorazione in conto terzi. Di conseguenza, deve essere indicato in etichetta il soggetto, proprietario del vino, a prescindere che sia lui a spumantizzarlo o che tale operazione venga delegata a un terzo. In alternativa (o in aggiunta), puรฒ essere riportato in etichetta il venditore (preceduto dalle diciture venduto/distribuito daโ€ฆ), quale persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che acquistano e poi mettono in circolazione tali prodotti, precedentemente realizzati da altri.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini, a cura del Servizio Giuridico dellโ€™Unione Italiana Vini

Per domande e informazioni scrivere a [email protected]

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