Tre bicchieri, L'esperto risponde

Vini dealcolizzati: da quando si potranno produrre anche in Italia?

Produzione in stabilimenti e locali dedicati, licenza di deposito fiscale e comunicazione preventiva all'Icqrf. Ma il decreto รจ ancora in forma di bozza

I vini dealcolizzati e i vini parzialmente dealcolizzati stanno guadagnando un’attenzione crescente grazie all’aumento della domanda da parte dei consumatori di prodotti alternativi, con basso contenuto alcolico, rispetto ai classici prodotti vitivinicoli. A livello europeo, tali prodotti vengono specificatamente normati dal Regolamento UE 2021/2117, che modifica il Reg. UE n. 1308/2013 che prevede la possibilitร  di associare i termini โ€œdealcolizzatoโ€ e โ€œparzialmente dealcolizzatoโ€ alle categorie ufficiali di prodotti vitivinicoli, previste dallโ€™ultimo regolamento UE citato (ad esempio vino, vino frizzante ecc).

Come usare il termine “dealcolizzato”

Nello specifico il termine โ€œdealcolizzatoโ€ puรฒ essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non รจ superiore a 0,5 % vol, mentre โ€œparzialmente delacolizzatoโ€ puรฒ essere usato se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto รจ superiore a 0,5% vol ma inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria di appartenenza. La regolamentazione europea, oltre a preoccuparsi di normare gli aspetti di etichettatura, prescrive disposizioni specifiche in merito alla realizzazione di tali prodotti. Nello specifico la dealcolizzazione deve avvenire esclusivamente tramite i processi stabiliti dallโ€™UE, utilizzati singolarmente o congiuntamente: a) parziale evaporazione sotto vuoto; b) tecniche a membrana; c) distillazione.

Gli ostacoli per l’Italia

Lโ€™Italia perรฒ, ostacolata dalla Legge nazionale n. 238/2016, non ha potuto finora iniziare a produrre i prodotti vitivinicoli parzialmente e totalmente dealcolizzati, a differenza dei produttori degli altri Stati Membri. Le aziende italiane finora hanno potuto solamente confezionare e imbottigliare vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati, realizzati concretamente in altri Paesi UE, allโ€™interno degli stabilimenti enologici. Presto, perรฒ, la situazione cambierร : potranno essere realizzati attuando, quindi, materialmente la dealcolizzazione, anche in Italia tali prodotti. Il processo dovrร  essere svolto in stabilimenti o locali dedicati, dotati di registro dematerializzato e licenza di deposito fiscale nel settore dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino. Tali stabilimenti (o locali) non possono essere annessi o intercomunicanti con luoghi adibiti alla produzione o detenzione di altri prodotti vitivinicoli. รˆ prevista la comunicazione preventiva all’Icqrf riguardo alla collocazione, planimetria degli stabilimenti e alle singole lavorazioni di dealcolizzazione.

Le incertezze sui tempi

Sul โ€œquandoโ€ cโ€™รจ ancora incertezza. Infatti, ad oggi, il decreto รจ ancora allo stato di bozza e non si hanno indicazioni sulla data di pubblicazione. A tre anni di distanza dalla pubblicazione del regolamento UE, anche il settore vitivinicolo italiano potrร  competere con gli altri Stati membri nella realizzazione di tali prodotti e posizionarsi sui mercati di tutto il mondo, al fine di soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini (Banche dati (DO vite e vino) | UIV ) a cura del Servizio Giuridico dellโ€™Unione Italiana Vini.

Per domande e informazioni, scrivere a [email protected]

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