L'esperto risponde

Qual è la differenza tra sede legale e sede operativa nell'etichettatura dei vini?

Sulle bottiglie di fermi e frizzanti deve essere riportata l'indicazione dell'imbottigliatore, mentre per lo spumante l’indicazione del produttore o del venditore. Ecco come funziona il Regolamento europeo

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Nelle etichette di vino fermo e di vino frizzante (in base all’art 119 del REG UE n. 2013/1308), deve essere riportata l’indicazione dell’imbottigliatore, mentre nel caso di vino spumante (e del vino spumante gassificato, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità) l’indicazione del produttore o del venditore. Tale indicazione deve essere composta dalla dicitura ad hoc prevista dalla legge, seguita dal nome o ragione sociale e relativo indirizzo. In base all’articolo 46 del Regolamento UE 2019/33, l’indirizzo è il nome dell’unità amministrativa locale e dello Stato membro o del paese terzo in cui sono situati i locali o la sede sociale del soggetto. Pertanto, è possibile indicare alternativamente l’indirizzo della sede sociale o della sede operativa.

Le regole specifiche per i vini fermi e frizzanti

Con riferimento ai vini fermi e frizzanti, se l’imbottigliamento è realizzato in una sede operativa diversa dalla sede legale e si sceglie di indicare quest’ultima in etichetta, allora è necessario specificare in aggiunta anche l’indirizzo della sede operativa (riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro). Ciò per fornire un quadro chiaro al consumatore, in merito al luogo di effettivo imbottigliamento di quel vino. È possibile, quindi, leggere in etichetta, dopo la ragione sociale e l’indirizzo dell’imbottigliatore, «nello stabilimento di/nella cantina di». Queste prescrizioni non si applicano se il comune della sede sociale e quello della sede operativa sono limitrofi (cioè confinanti). Le prescrizioni di cui sopra valgono nel caso di vini fermi e di vini frizzanti e della relativa indicazione dell’indirizzo dell’imbottigliatore. Non si applicano quindi per le altre categorie di prodotti vitivinicoli e per gli altri partecipanti al circuito commerciale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini.

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