Con le dovute eccezioni

Si può fumare nei ristoranti con le sigarette elettroniche? La risposta non è così chiara

Tra dispositivi a tabacco riscaldato e sigarette elettroniche, la legge italiana sul fumo nei locali pubblici è ferma al 2003 e lascia più di un dubbio

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Neppure i manicaretti degli chef più arditi olezzano quanto i dispositivi a tabacco riscaldato. E già il fatto che questi amabili attrezzini si portino appresso una denominazione burocratica, senza alternative correnti, ci dovrebbe mettere sull’avviso, segnalandone la spiacevolezza. D’altra parte, i miei due figli minori, Presidente e Onorevole (non avendo quattrini per pagare gli studi, gli abbiamo assegnato dei nomi importanti), hanno coniato un fanciullesco neologismo per colmare il vuoto lessicale: puzzarette.

Il fumo nei ristoranti oggi

«C’è qualcuno che fuma puzzarette», dicono quando, nella sala di un ristorante, ravvisano quell’odore greve di cadavere rosolato al sole. Beate creature. Non posso dargli torto. E anche me capita sempre più spesso di avvistare fumatori clandestini di puzzarette nei locali pubblici. Si stanno moltiplicando. Sono i carbonari di un vizio furtivo che lascia poche tracce, perché quei cilindretti non producono fumo, non necessitano di posacenere e si estraggono soltanto per esalare la mefitica boccata. Chi ne fa uso e abuso in luogo pubblico infrange le regole? Per una risposta informata sui fatti, mi rivolgo direttamente al Ministero della Salute.

Cosa dice la legge

Il riscontro è sorprendente. Mi informano che la legge relativa al divieto di fumo è ancora quella che porta il nome del suo padrino, il ministro Gerolamo Sirchia. E risale al 2003. Un’epoca in cui non esistevano alternative al fumo da combustione: una grande famiglia alla quale appartengono sigarette, sigari e pipe, ma non i dispositivi a tabacco riscaldato, benché producano vapori composti da nicotina e altre sostanze tossiche. Analogamente, hanno libero corso formale anche le sigarette elettroniche e le relative cortine fumogene al gusto di vaniglia o fragola di bosco.

Possibile che dal 2003 non vi sia stata alcuna revisione? Ebbene sì. C’è stato un aggiornamento, limitato tuttavia agli istituti scolastici. Nel testo ufficiale si dichiara: «È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza». Una toppa più piccola del buco. Perché in questo caso ci si dimentica dei dispositivi a tabacco riscaldato. I quali, stando alla lettera della legge, sarebbero consentiti.

Il ruolo dei ristoratori

E i ristoranti come debbono regolarsi? Ognuno per suo conto. L’eventuale divieto è demandato alla volontà dei singoli esercenti. I quali, però, sembrerebbero ignari dello stato normativo di questa faccenda. Almeno, così risulta da un sondaggino volante che ho eseguito telefonando a una ventina di esercizi pubblici in tutta Italia, ricevendo risposte balbettanti o surreali, come: «Se non vedo che fumano, significa che non danno fastidio».

Nel frattempo, i dehors di vetro, spiaggiati sui marciapiedi delle nostre città, si sono trasformati in nebbiosi fumoir. Ma questa è un’altra storia.

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