Normative

Imbottigliatore, produttore e venditore di vini. Come si indicano correttamente in etichetta?

Ecco quali sono le diciture da utilizzare obbligatoriamente e quali facoltativamente quando bisogna menzionare i soggetti coinvolti nel circuito commerciale

La regolamentazione europea (Reg. UE N. 1308/2013) prescrive in modo specifico e dettagliato le categorie di prodotti vitivinicoli consentite e le relative caratteristiche di ognuna. Nelle etichette dei prodotti vitivinicoli, deve essere riportata obbligatoriamente la categoria di appartenenza del prodotto vitivinicolo (ex art. 119 del Reg. UE 2013/1308), eccetto nel caso in cui trattasi di un vino a Do/Ig. In quest’ultimo caso, l’indicazione della categoria di appartenenza è facoltativa. La categoria, oltre a definire le caratteristiche del prodotto vitivinicolo, determina anche la dicitura che deve essere riportata per dichiarare il partecipante al circuito commerciale.

“Imbottigliatore” per vino e vino frizzante

Infatti, nel caso di vino e di vino frizzante, in etichetta deve essere indicato obbligatoriamente il nome/ragione sociale e indirizzo dell’imbottigliatore quale persona fisica o giuridica o un gruppo di tali persone, stabilite nell’Ue, che effettuano l’imbottigliamento con uve e/o vino propri oppure uve e/o vino anche acquistati da terzi. Il nome/ ragione sociale e indirizzo dell’imbottigliatore devono essere preceduti dalle diciture “Imbottigliatore” o “Imbottigliato da“.

“Produttore” per i vini spumanti

Nel caso di vino spumante, non deve essere indicato il nome/ragione sociale e indirizzo dell’imbottigliatore ma del produttore. Quest’ultimo viene definito come la persona fisica o giuridica, o un gruppo di tali persone, che effettuano o fanno effettuare la trasformazione del mosto di uve o del vino in vino spumante (=spumantizzazione), vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico. In tal caso, il nome/ragione sociale e indirizzo del produttore devono essere preceduti dalla dicitura “Produttore” o “Prodotto da“.

In alcuni casi si può indicare il venditore

Nel caso in cui il partecipante non rientri nella definizione di produttore, è consentito indicare il venditore, cioè la persona fisica o giuridica, o gruppo di tali persone, che acquistano e poi mettono in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico. Il nome/ragione sociale e indirizzo del produttore devono essere completati dai termini «venditore» / «venduto da» o da termini equivalenti.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a:

BANCHE DATI GIURIDICHE Vite e Vino e Denominazioni di Origine di Unione Italiana Vini (Il Servizio giuridico | Unione Italiana Vini)

Per domande e informazioni scrivere a [email protected]

Questo articolo è stato pubblicato su Trebicchieri,
il settimanale economico di Gambero Rosso

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