L’etichetta non è un’opinione. In un mercato in cui gli alcolici – il vino, come la birra, ma anche gli spirits – cominciano a spogliarsi di un ingrediente del loro ingrediente principale, una cosa resta ferma: il gin, per essere tale, deve contenere alcol. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha spento l’entusiasmo dell’azienda tedesca PB Vi Goods e del suo “Virgin Gin Alkoholfrei” (Gin Vergine Alcol free) .

Tutto nasce quando il Verband Sozialer Wettbewerb, l’associazione tedesca che vigila sulla concorrenza sleale, ha portato in tribunale la PB Vi Goods, ritenendo che la bevanda messa in commercio non rispettava la definizione legale di “gin”. Interpellata la Corte di giustizia Ue, è arrivata una sentenza che ha messo in guardia tutto il settore: “gin non alcolico” è un ossimoro giuridico, e vietarne la denominazione non limita la libertà d’impresa, perché la bevanda può comunque essere venduta. Basta non chiamarla gin.
Il regolamento europeo parla chiaro: per gin s’intende solo ciò che nasce dalla aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro, e che possiede un tenore alcolico minimo del 37,5%. Aggiungere la parola “analcolico” non sposta di un millimetro l’asticella normativa. In altre parole la dicitura “senza alcol” non è sufficiente per appropriarsi di un nome riservato.

La decisione ha due obiettivi chiari: da una parte evitare che il consumatore venga tratto in inganno con una bottiglia che richiama precise caratteristiche, tra cui un determinato contenuto alcolico. Dall’altra difendere i produttori da una concorrenza sleale — perché il mercato low e no alcol, cresciuto fino a sfiorare i 20 miliardi di dollari nel 2024, attira sempre più aziende desiderose di agganciarsi ai nomi celebri degli spirits.
La sentenza non si limita al caso tedesco: riguarda tutte le bevande che si appoggiano ai nomi degli spirits pur non possedendone i requisiti. Non è la prima volta, infatti, che succede: la Gin Guild aveva già contestato prodotti etichettati come gin pur avendo gradazioni del 29%, o addirittura preparati premiscelati alla frutta spacciati per “alcohol free gin & tonic”.
La febbre del “no and low” non accenna a fermarsi, ma questa sentenza rappresenta un piccolo passo verso l’ordine in un panorama finora dominato da caos terminologico. Per il momento, il gin resta gin: alcolico per definizione. E non è escluso che questa decisione finisca per estendersi a tutto il settore delle bevande alcoliche.
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