La sentenza

Il gin è solo alcolico. La Corte di giustizia Ue mette i paletti alla versione zero gradi

Secondo la sentenza un gin analcolico sarebbe un ossimoro giuridico. Una decisione che diventa un caso di scuola e segna un punto fermo nel boom del mercato no e low alcol

  • 21 Novembre, 2025
Per vedere più contenuti su Google, aggiungici alle fonti preferite
Per vedere più contenuti, aggiungici alle fonti preferite

L’etichetta non è un’opinione. In un mercato in cui gli alcolici – il vino, come la birra, ma anche gli spirits – cominciano a spogliarsi di un ingrediente del loro ingrediente principale, una cosa resta ferma: il gin, per essere tale, deve contenere alcol. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha spento l’entusiasmo dell’azienda tedesca PB Vi Goods e del suo “Virgin Gin Alkoholfrei” (Gin Vergine Alcol free) .

Una disputa che fa scuola

Tutto nasce quando il Verband Sozialer Wettbewerb, l’associazione tedesca che vigila sulla concorrenza sleale, ha portato in tribunale la PB Vi Goods, ritenendo che la bevanda messa in commercio non rispettava la definizione legale di “gin”. Interpellata la Corte di giustizia Ue, è arrivata una sentenza che ha messo in guardia tutto il settore: “gin non alcolico” è un ossimoro giuridico, e vietarne la denominazione non limita la libertà d’impresa, perché la bevanda può comunque essere venduta. Basta non chiamarla gin.

I confini legali degli spirits

Il regolamento europeo parla chiaro: per gin s’intende solo ciò che nasce dalla aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro, e che possiede un tenore alcolico minimo del 37,5%. Aggiungere la parola “analcolico” non sposta di un millimetro l’asticella normativa. In altre parole la dicitura “senza alcol” non è sufficiente per appropriarsi di un nome riservato.

gin tonic

Una questione di tutela

La decisione ha due obiettivi chiari: da una parte evitare che il consumatore venga tratto in inganno con una bottiglia che richiama precise caratteristiche, tra cui un determinato contenuto alcolico. Dall’altra difendere i produttori da una concorrenza sleale — perché il mercato low e no alcol, cresciuto fino a sfiorare i 20 miliardi di dollari nel 2024, attira sempre più aziende desiderose di agganciarsi ai nomi celebri degli spirits.

Un segnale all’intero mondo del “no alcol”

La sentenza non si limita al caso tedesco: riguarda tutte le bevande che si appoggiano ai nomi degli spirits pur non possedendone i requisiti. Non è la prima volta, infatti, che succede: la Gin Guild aveva già contestato prodotti etichettati come gin pur avendo gradazioni del 29%, o addirittura preparati premiscelati alla frutta spacciati per “alcohol free gin & tonic”.

La febbre del “no and low” non accenna a fermarsi, ma questa sentenza rappresenta un piccolo passo verso l’ordine in un panorama finora dominato da caos terminologico. Per il momento, il gin resta gin: alcolico per definizione. E non è escluso che questa decisione finisca per estendersi a tutto il settore delle bevande alcoliche.

© Gambero Rosso SPA 2026 – Tutti i diritti riservati
P.lva 06051141007
Codice SDI: RWB54P8
registrazione n. 94/2021 Tribunale di Roma

Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali – Gambero Rosso S.p.A. – via Ottavio Gasparri 13/17 – 00152, Roma, email: [email protected]

Made with love by
Programmatic Advertising Ltd

© Gambero Rosso SPA – Tutti i diritti riservati.

Made with love by Programmatic Advertising Ltd