Normative

Come si ottiene un vino rosato e quando è ammesso il taglio tra bianco e rosso

La normativa europea di settore vieta espressamente questa pratica per produrre i vini generici, mentre con i prodotti a Dop e a Igp subentrano altre regole e possibilità

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Contrariamente a quanto molti pensano, il vino rosato non nasce semplicemente mescolando vino bianco e vino rosso. Anzi, la normativa europea vieta espressamente questa pratica: non è possibile prendere un vino bianco finito e mescolarlo a un vino rosso anch’esso finito per ottenere un prodotto vitivinicolo rosato. Risulta, invece, ammesso il taglio di un vino bianco e un vino rosso per ottenere un vino rosso.

I metodi di produzione del vino rosato

Il vino rosato può, invece, essere prodotto in altri modi consentiti dalla legge. Uno dei metodi più comuni è la macerazione breve, ovvero le bucce di uve a bacca rossa, che contengono i pigmenti, restano a contatto con il mosto per un tempo limitato. È proprio questo breve contatto a dare al vino la sua tipica tonalità rosata, senza arrivare all’intensità di un rosso. Un’altra possibilità è l’utilizzo congiunto di uve bianche e uve nere, oppure la miscelazione dei rispettivi mosti prima che diventino vino. Si tratta quindi di scelte fatte in fase iniziale della lavorazione.

Un’eccezione al taglio bianco-rosso

Esiste però un’eccezione: il taglio tra vino bianco e vino rosso è ammesso solo quando è finalizzato alla preparazione di una cuvée destinata alla produzione di vini spumanti o vini frizzanti. Il divieto di miscelare vini bianchi e rossi al fine di ottenere un rosato si applica espressamente ai vini generici, ossia privi di Denominazione di origine protetta (Dop) o di Indicazione geografica protetta (Igp).

Le pratiche produttive dei rosati per vini Dop e Igp

Diversamente, per i vini Dop e Igp la disciplina è rimessa ai rispettivi disciplinari di produzione, che individuano puntualmente le pratiche enologiche ammesse. Tali disciplinari possono prevedere, ai fini della produzione di un rosato, non solo l’utilizzo di uve o mosti provenienti da vitigni a bacca di colore diverso, ma anche la possibilità di ricorrere alla mescolanza di vini di colore differente entro il limite massimo del 15 per cento, salvo l’applicazione di disposizioni più restrittive previste dal singolo disciplinare. Per il consumatore, tutto questo significa che la parola “rosato” in etichetta non è una semplice descrizione di colore, ma il risultato di pratiche produttive ben definite e regolamentate.

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