Cronaca

"Niente gay o comunisti in cucina": chef condannato per discriminazione

La sentenza del Tribunale di Trento chiude il caso nato dall’annuncio su Facebook e accoglie il ricorso presentato dalla Cgil del Trentino. Il cuoco dovrà risarcire una somma pari a 6mila euro

  • 29 Aprile, 2026
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Dal post sui social all’aula del Tribunale di Trento. Si chiude con una condanna per discriminazione e un risarcimento da 6 mila euro alla Cgil del Trentino il caso di Paolo Cappuccio, chef napoletano con esperienze in alcuni stellati, finito al centro del ciclone nell’estate 2025 per aver pubblicato un annuncio di lavoro in cui escludevano a priori comunisti, gay e persone con problemi di alcol o droga dal suo staff di cucina.

Dall’annuncio alla polemica

Il messaggio, diffuso il 4 luglio scorso sulla sua bacheca Facebook, cercava personale per la brigata di un hotel quattro stelle di Madonna di Campiglio: uno chef, tre capi partita e un pasticcere per la stagione invernale, da dicembre a marzo. Un avviso di selezione come tanti, almeno fino all’ultima parte. Nel testo, accanto ai requisiti professionali, comparivano criteri di esclusione di tutt’altro tipo: niente “comunisti/fancazzisti“, niente “persone con problematiche di alcol, droghe o orientamento sessuale”. Il post si chiudeva con un ironico “se resta qualche soggetto più o meno normale, ben volentieri”. 

Non era la prima uscita di questo tipo. Nel giugno del 2020 Cappuccio aveva pubblicato un annuncio simile su Instagram, passato allora quasi inosservato. Stavolta no. E invece di smorzare la polemica, lo chef aveva scelto di alimentarla. Al programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 aveva ribadito le sue posizioni sull’orientamento sessuale e sulla presunta scarsa propensione al lavoro dei “comunisti”, confermando la stessa linea anche al Il Giornale. Abbastanza affinché la Cgil del Trentino decidesse di agire in giudizio.

Il giudice: «Discriminazione anche senza rifiuto»

Il Tribunale di Trento ha accolto la tesi del sindacato. Per la giudice Passarelli, quelle dichiarazioni costituiscono una discriminazione in materia di occupazione perché stabiliscono distinzioni tra candidati basate non su ragioni oggettive o titoli professionali, ma su caratteristiche che appartengono alla sfera personale dell’individuo. Non serve, ha chiarito la giudice, che ci sia stato un rifiuto concreto di assumere qualcuno. È sufficiente che le parole abbiano avuto un effetto “dissuasivo“, scoraggiando qualcuno dal presentare la propria candidatura. 

La rimozione del post non ha migliorato la situazione, anzi. Il Tribunale ha infatti rilevato che la portata delle affermazioni era stata amplificata dai mezzi di comunicazione, garantendo una diffusione rapida e capillare. Anche la tesi difensiva, secondo cui le opinioni di Cappuccio non fossero sorrette da pregiudizi ma esprimessero un giudizio sulla propensione al lavoro di certe categorie, non ha convinto: introdurre criteri differenziali fondati su componenti personali, ha stabilito la sentenza, contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.

Esulta la Cgil:«Molto soddisfatti»

La condanna prevede un risarcimento di 6mila euro alla Cgil del Trentino, oltre alle spese legali, e la pubblicazione della sentenza sui principali quotidiani. Per Manuela Faggioni, delegata alle pari opportunità del sindacato, è il risultato atteso: «Non possiamo che dirci molto soddisfatti. Quelle parole sono state inaccettabili. Un lavoratore e una lavoratrice possono essere giudicati per le loro capacità professionali, non per la loro appartenenza politica o per il proprio orientamento sessuale. È grave pensare e scrivere che chi si riconosce in idee di sinistra, o voglia semplicemente far valere i propri diritti, sia un nullafacente».

A febbraio 2026, sette mesi dopo lo scoppio del caso, Cappuccio era tornato su Facebook per precisare di «aver sempre valutato i collaboratori solo per competenza e professionalità, e di non aver mai discriminato nessuno». Un tentativo tardivo di chiudere la vicenda in attesa dell’esito della sentenza.

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