Quando acquistiamo un prodotto vitivinicolo, siamo abituati a trovare in etichetta il nome e l’indirizzo dell’azienda produttrice o venditrice — nel caso degli spumanti — oppure dell’imbottigliatore, per i vini fermi e vini frizzanti. Si tratta di informazioni che permettono al consumatore di sapere chi è responsabile del prodotto e dove è stabilita l’impresa.
La normativa, tuttavia, prevede una possibilità alternativa. In casi specifici, il nome del partecipante al circuito commerciale può essere sostituito con un codice identificativo: il cosiddetto codice Icqrf, attribuito dall’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, accompagnato dalla sigla “IT”.
Non si tratta di una facoltà libera. La legge stabilisce infatti che l’utilizzo del codice è consentito solo a condizione che sull’etichetta del prodotto vitivinicolo compaia comunque, in chiaro, il nome e l’indirizzo di un altro partecipante stabilito nell’Unione europea, intervenuto nel circuito commerciale del prodotto e diverso dal soggetto indicato in codice. In questo modo, infatti, è soddisfatto il requisito dell’informazione chiara e completa al consumatore e il soggetto responsabile di eventuali irregolarità è comunque passibile di individuazione da parte degli organi di vigilanza.

Il tema diventa particolarmente delicato quando il vino è destinato all’esportazione verso Paesi extra Ue, in particolare nei casi in cui l’etichetta debba riportare l’indicazione dell’importatore estero. Tuttavia, la presenza dell’importatore extra europeo non sostituisce l’obbligo di indicare un partecipante stabilito nell’Unione europea, come previsto dalla disciplina unionale. Se in etichetta compare esclusivamente l’importatore extra Ue, il partecipante con sede nell’Unione non può essere indicato mediante codice Icqrf: deve essere riportato in chiaro, con nome e indirizzo completi.
L’unica eccezione si verifica quando, oltre al soggetto identificato in codice Icqrf, sia presente in etichetta il nome e l’indirizzo di un’altra persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione europea, diversa dal soggetto indicato in codice, che sia intervenuta nel circuito commerciale del prodotto a livello unionale. Solo in questa ipotesi l’utilizzo del codice rispetta i requisiti di legge. In definitiva, anche nei casi di esportazione verso mercati extra Ue, l’etichetta deve sempre garantire la presenza chiara di almeno un operatore stabilito nell’Unione europea, assicurando così trasparenza, tracciabilità e tutela del consumatore.
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