L'esperto risponde

L'Ue aggiorna il regolamento sul Pacchetto vino. Ecco come devono essere indicati i no e low alcol in etichetta

Zero alcol, a tenore alcolico ridotto o ottenuto mediante dealcolizzazione: i casi in cui vanno usati questi termini in modo corretto secondo il nuovo Wine Package

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Negli ultimi anni, il settore vitivinicolo europeo si รจ trovato ad affrontare profondi cambiamenti: calo dei consumi, instabilitร  dei mercati e crescente impatto dei fattori climatici. In questo contesto, si inserisce il Regolamento (UE) 2026/471 (Wine Package), con cui lโ€™Unione europea aggiorna la disciplina del comparto, con lโ€™obiettivo di rafforzarne la competitivitร  e adattarlo alle nuove dinamiche di domanda.

I prodotti no e low alcol

Con specifico riferimento ai prodotti vitivinicoli, una delle principali novitร  riguarda la designazione dei prodotti sottoposti a dealcolizzazione. Il regolamento modifica, infatti, lโ€™articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo criteri armonizzati per lโ€™indicazione in etichetta del contenuto alcolico ridotto. In particolare, la denominazione della categoria deve essere accompagnata dal termine โ€œzero alcolโ€ per i prodotti con titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol (con lโ€™ulteriore indicazione โ€œ0,0 %โ€ se non superiore a 0,05 % vol), oppure dallโ€™espressione โ€œa tenore alcolico ridottoโ€ quando il contenuto alcolico รจ inferiore di almeno il 30 % rispetto al minimo previsto per la categoria.

A ciรฒ si aggiunge lโ€™obbligo di indicare la dicitura โ€œottenuto mediante dealcolizzazioneโ€ nei casi in cui il prodotto sia stato sottoposto, in tutto o in parte, a tale processo. Si tratta di un intervento volto a garantire maggiore trasparenza e uniformitร  informativa, superando le precedenti difformitร  applicative tra Stati membri e rendendo piรน chiara per il consumatore la natura del prodotto.

I prodotti aromatizzati

Per quanto concerne i prodotti vitivinicoli aromatizzati, il Wine Package interviene per adeguarne la disciplina alle nuove tendenze di consumo. In particolare, viene consentito lโ€™impiego delle denominazioni di vendita anche per prodotti ottenuti a partire da prodotti vitivinicoli dealcolati o parzialmente dealcolati, ampliando le possibilitร  di innovazione. Contestualmente, le regole di etichettatura vengono allineate a quelle previste per i prodotti vitivinicoli, soprattutto con riferimento alle indicazioni relative al contenuto alcolico ridotto, al fine di garantire coerenza e tutela del consumatore.

Un passaggio verso una disciplina piรน moderna

Nel complesso, il regolamento segna un passaggio rilevante verso una disciplina piรน moderna, capace di coniugare esigenze di mercato, innovazione di prodotto e chiarezza informativa. Come spesso accade in ambito regolatorio, sarร  tuttavia decisiva la fase applicativa: lโ€™interpretazione delle nuove disposizioni da parte delle autoritร  competenti e lโ€™eventuale adozione di linee guida operative saranno determinanti per assicurare unโ€™applicazione uniforme e coerente sul territorio dellโ€™Unione.

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