Negli ultimi anni, il settore vitivinicolo europeo si รจ trovato ad affrontare profondi cambiamenti: calo dei consumi, instabilitร dei mercati e crescente impatto dei fattori climatici. In questo contesto, si inserisce il Regolamento (UE) 2026/471 (Wine Package), con cui lโUnione europea aggiorna la disciplina del comparto, con lโobiettivo di rafforzarne la competitivitร e adattarlo alle nuove dinamiche di domanda.
Con specifico riferimento ai prodotti vitivinicoli, una delle principali novitร riguarda la designazione dei prodotti sottoposti a dealcolizzazione. Il regolamento modifica, infatti, lโarticolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo criteri armonizzati per lโindicazione in etichetta del contenuto alcolico ridotto. In particolare, la denominazione della categoria deve essere accompagnata dal termine โzero alcolโ per i prodotti con titolo alcolometrico non superiore a 0,5 % vol (con lโulteriore indicazione โ0,0 %โ se non superiore a 0,05 % vol), oppure dallโespressione โa tenore alcolico ridottoโ quando il contenuto alcolico รจ inferiore di almeno il 30 % rispetto al minimo previsto per la categoria.
A ciรฒ si aggiunge lโobbligo di indicare la dicitura โottenuto mediante dealcolizzazioneโ nei casi in cui il prodotto sia stato sottoposto, in tutto o in parte, a tale processo. Si tratta di un intervento volto a garantire maggiore trasparenza e uniformitร informativa, superando le precedenti difformitร applicative tra Stati membri e rendendo piรน chiara per il consumatore la natura del prodotto.

Per quanto concerne i prodotti vitivinicoli aromatizzati, il Wine Package interviene per adeguarne la disciplina alle nuove tendenze di consumo. In particolare, viene consentito lโimpiego delle denominazioni di vendita anche per prodotti ottenuti a partire da prodotti vitivinicoli dealcolati o parzialmente dealcolati, ampliando le possibilitร di innovazione. Contestualmente, le regole di etichettatura vengono allineate a quelle previste per i prodotti vitivinicoli, soprattutto con riferimento alle indicazioni relative al contenuto alcolico ridotto, al fine di garantire coerenza e tutela del consumatore.
Nel complesso, il regolamento segna un passaggio rilevante verso una disciplina piรน moderna, capace di coniugare esigenze di mercato, innovazione di prodotto e chiarezza informativa. Come spesso accade in ambito regolatorio, sarร tuttavia decisiva la fase applicativa: lโinterpretazione delle nuove disposizioni da parte delle autoritร competenti e lโeventuale adozione di linee guida operative saranno determinanti per assicurare unโapplicazione uniforme e coerente sul territorio dellโUnione.
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