Il Ministero dello Sviluppo Economico sugli home restaurant. Ecco il responso

15 Mag 2015, 13:21 | a cura di Antonella De Santis
Il Ministero dello Sviluppo Economico si รจ espresso sulla questione degli home restaurant. Ecco come.
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Vi ricordate la querelle sugli home restaurant? Noi ne avevamo parlato ampiamente qui. Se pensavate che fosse solo un argomento di moda, di cui parlare, nel bene o nel male, sappiate che non รจ cosรฌ. Al netto della voglia di protagonismo e del desiderio di esprimere la propria opinione, la discussione ha delle implicazioni molto piรน importanti, sulle quali รจ necessario arrivare a definire una posizione chiara. Tracciare i confini di quel che รจ legale e quel che, invece, non lo รจ. Non siamo sicuri che questo possa far tornare sui propri passi chi fa della ristorazione domestica la propria attivitร  collaterale, relegandola nel curioso e improbabile recinto degli hobby remunerativi. Ma รจ importante essere arrivati a una tracciarne i confini e ripristinarele regole per una leale concorrenza, come dicono dalla Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara nella Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 che l'attivitร  degli home restaurant โ€œnon puรฒ che essere classificata come unโ€™attivitร  di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientelaโ€. Non รจ pertanto il numero ridotto degli ospiti (sarebbe piรน corretto chiamarli clienti o consumatori) nรฉ dei giorni di attivitร  a fare di un'attivitร  un passatempo.

Nel momento in cui esiste il pagamento di un corrispettivo per la fornitura di una prestazione, questa assume i caratteri di attivitร  economica, dunque โ€œnon puรฒ considerarsi unโ€™attivitร  libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano unโ€™attivitร  di somministrazione di alimenti e bevandeโ€. Cosa significa? Che ben vengano nuove formule e modalitร  innovative, ma devono comunque fare riferimento a una normativa che, nel caso degli home restaurant, รจ quella della somministrazione. Sono normative igienico sanitarie e di sicurezza, quindi a tutela dei cittadini, ma anche questioni amministrative e tributarie. Perchรฉ รจ a tutti gli effetti una attivitร  imprenditoriale.

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Il precedente

Del resto c'era giร  un precedente, quello definito la nota n. 98416 del 12-6-2013, con la quale la Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico ha preso in carico il caso del proprietario di una villa, che โ€œintendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitatiโ€. Anche quel caso fu classificato โ€œcome unโ€™attivitร  vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevandeโ€.

La conclusione

La Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero si รจ espressa su sollecitazione della Fipe e della Camera di Commercio che chiedeva di chiarire come configurare lโ€™attivitร  di cuoco a domicilio e โ€œse tale attivitร  possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attivitร  (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro lโ€™iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finaleโ€.
La conclusione รจ che โ€œconsiderata la modalitร  con la quale intendono esercitare, si applicano le disposizioni di cui allโ€™articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.โ€ per l'appunto la normativa relativa alla Somministrazione di alimenti e bevande.
Ciรฒ significa che, โ€œprevio possesso dei requisiti di onorabilitร  nonchรฉ professionali di cui allโ€™articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.,(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivitร  commerciali)detti soggetti sono tenuti a presentare la SCIA o a richiedere lโ€™autorizzazione, ove trattasi di attivitร  svolte in zone tutelateโ€. Quindi รจ indispensable avere detti requisiti.

Non finisce qui, la nota del Ministero o dello Sviluppo Economico รจ comunque inviata aiMinisteri dellโ€™Interno e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonchรฉ alla Regione (...), i quali sono pregati di far conoscere eventuali determinazioni al riguardoโ€.

a cura di Antonella De Santis

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