Arrivano le "direttive colazione". L'Europa rivoluziona l'etichettatura, dal miele ai succhi di frutta

11 Apr 2024, 12:50 | a cura di
Si va dall'obbligo di indicazione della provenienza e delle percentuali nelle miscele di mieli alla presenza minima di frutta nelle confetture passando per la presenza di zuccheri nei succhi

Mercoledì scorso il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva l'accordo politico sulle norme aggiornate in materia di composizione, denominazione, etichettatura e presentazione di alcuni prodotti alimentari solitamente usati per la prima colazione, le cosiddette "direttive colazione", con 603 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni. Una serie di provvedimenti che mirano ad aiutare i consumatori a prendere decisioni informate e più sane su prodotti come miele, succhi di frutta, marmellate e confetture.

A cosa servono le nuove direttive

Le nuove norme contrasteranno le importazioni di miele adulterato da paesi terzi attraverso l'etichettatura obbligatoria e chiaramente visibile del paese di origine e avvieranno un processo per creare un sistema di tracciabilità del miele. Vi sarà inoltre un'etichettatura più chiara sul tenore di zucchero nei succhi di frutta e sulla quantità minima di frutta nelle confetture e nelle marmellate. Dopo l'accordo, il relatore Alexander Bernhuber (PPE, Austria) ha dichiarato: "Oggi abbiamo compiuto un passo importante nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari e abbiamo adottato misure rigorose per combattere la frode nel miele. Il paese di origine deve essere chiaramente indicato sull'etichettatura delle miscele di miele. Inoltre, sono stati fissati standard di qualità più elevati ed è stata individuata la necessità di un sistema di tracciabilità dell'Ue per il miele. Tali iniziative garantiranno che i consumatori siano meglio informati e che sia gli apicoltori che i consumatori siano meglio protetti contro il miele adulterato."

EP Mini-Plenary Session - Voting Session

Come cambia l'etichettatura del miele

Gran parte del miele importato da Paesi terzi è sospettato di essere adulterato con zucchero. Per contrastare queste frodi e informare meglio i consumatori, è stato stabilito di rendere obbligatoria l'indicazione chiara, nello stesso campo visivo del nome del prodotto, dei Paesi di provenienza del miele, invece di indicare solo se proviene o meno dall'Ue, come avviene attualmente per le miscele di miele. Inoltre si dovranno indicare anche le percentuali di miele provenienti almeno dai primi quattro Paesi di origine. Se questo non rappresenta più della metà del miele totale, le percentuali devono essere indicate per tutti i Paesi. È stata inoltre concordata l'istituzione di una piattaforma di esperti dell'Ue che raccolga dati per migliorare i controlli, individuare le adulterazioni nel miele e fornire raccomandazioni per un sistema di tracciabilità dell'Ue che consenta di risalire al produttore o all'importatore del miele.

Cosa succederà alla frutta trasformata

Per quanto riguarda le marmellate e le confetture, la regola generale sarà che per produrre un chilo di marmellata e confettura dovranno essere utilizzati almeno 450 grammi di frutta o 500 grammi per le "confetture extra" di alta qualità. Un altro aspetto concordato è che la dicitura "contiene solo zuccheri naturali" dovrebbe essere consentita per i succhi di frutta. Inoltre, per soddisfare la crescente domanda di prodotti a basso contenuto di zucchero, è stato deciso che i succhi di frutta riformulati possono essere etichettati come "succo di frutta a ridotto contenuto di zucchero" se è stato eliminato almeno il 30% degli zuccheri presenti naturalmente.

Quando entrerà in vigore la normativa

La legge deve ora essere adottata dal Consiglio, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore 20 giorni dopo. I Paesi dell'UE applicheranno le nuove norme due anni dopo l'entrata in vigore. Per quanto riguarda i succhi di frutta, le marmellate e le confetture, la Commissione preparerà una relazione per valutare l'opportunità di rendere obbligatoria l'etichettatura del Paese d'origine della frutta utilizzata entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

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